Norme e Scopi
Art. 1
Con la denominazione “Tre Valli Scacchi” è costituita, con sede a Biasca, una società ai sensi dell’art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. Essa è apolitica ed aconfessionale e non persegue scopi di lucro.
Art. 2
Gli scopi della società sono la pratica e la diffusione del gioco degli scacchi. Essi vengono realizzati con:
- serate di gioco regolari presso la sede di Biasca con libero accesso anche alle persone non ancora iscritte alla società;
- tornei interni riservati ai membri affiliati alla società e tornei aperti a tutti;
- gare di campionato e amichevoli;
- corsi d’introduzione per giovani ed adulti, conferenze e lezioni di perfezionamento.
Art. 3
La società è affiliata alla Federazione Scacchistica Svizzera (F.S.S.).
Membri
Art. 4
La società si compone dei seguenti membri:
- attivi: membri in possesso dei pieni diritti ed obblighi secondo gli statuti iscritti alla F.S.S. e con diritto di abbonamento alla “Rivista Scacchistica Svizzera”;
- juniori: membri attivi di età inferiore ai 20 anni;
- passivi: membri che si limitano al gioco amichevole con altri soci. Non sono iscritti alla F.S.S. e non partecipano a gare ufficiali. Non hanno diritto di voto all’assemblea, ma hanno però il diritto di giocare il campionato sociale;
- sostenitori: membri passivi che versano una tassa di almeno Fr. 10.–;
- onorari: membri con particolari meriti a favore della società o del gioco degli scacchi in generale. Sono eletti dall’assemblea su proposta del comitato e sono dispensati dal pagamento delle quote annuali.
Art. 5
Tutti i membri hanno diritto di voto all’assemblea generale (escluso i membri passivi e i sostenitori).
Art. 6
Le dimissioni da membro sono da presentare per iscritto al presidente. Gli obblighi finanziari cessano solo con la fine dell’anno in corso.
Art. 7
Un membro può essere espulso dalla società per inadempienze finanziarie e per motivi gravi, con voto maggioritario dell’assemblea generale e su proposta del comitato.
Quote e Finanze
Art. 8
Le finanze della società sono costituite da:
- le quote sociali annue
- i contributi e i sussidi
- il reddito degli stessi
L’importo delle quote sociali viene fissato dall’assemblea generale.
Art. 9
Le finanze sono amministrate dal comitato o per esso dal cassiere; la sostanza finanziaria è depositata su conto bancario e/o su conto corrente postale.
Art. 10
Gli impegni finanziari della società sono garantiti esclusivamente dalle finanze sociali.
Organi
Art. 11
Gli organi della società sono:
- l’assemblea
- il comitato
- i revisori
A. L’Assemblea Generale
Art. 12
L’assemblea generale è l’organo supremo della società.
Possiede in particolare i seguenti diritti:
- nomina del presidente
- nomina del comitato
- nomina dei revisori
- accettazione del rapporto annuale del presidente
- accettazione del rapporto annuale del cassiere e dei revisori
- accettazione del preventivo e indicazione delle quote annuali
- accettazione dell’inventario del materiale;
- espulsione dei membri
- cambiamento degli statuti
- scioglimento della società
Art. 13
L’assemblea generale ordinaria si riunisce annualmente nel quarto trimestre.
Art. 14
Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato oppure da almeno un quinto dei membri con l’indicazione del motivo.
Art. 15
La convocazione, con l’indicazione delle trattande, deve essere fatta per iscritto e personalmente a tutti i soci con almeno 15 giorni di anticipo. Non si può decidere su trattande non elencate se non sono presenti almeno la metà dei membri e non sono d’accordo almeno i due terzi dei presenti. Decisioni su cambiamenti degli statuti e sullo scioglimento della società non possono essere prese in nessun caso se non sono state elencate nelle trattande.
Art. 16
Salvo disposizioni contrarie degli statuti, le decisioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità decide il voto del presidente.
Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo richiesta di almeno cinque membri di procedere a voto segreto.
B. Il Comitato
Art. 17
Il comitato viene eletto dall’assemblea per la durata di un anno ed è rieleggibile.
Art. 18
Il comitato si compone di almeno cinque membri:
- il presidente
- il vice-presidente
- il segretario-cassiere
- il resto dei membri secondo composizione.
Art. 19
Il comitato determina il diritto di firma e ripartisce gli incarichi fra i suoi membri.
Art. 20
Il comitato rappresenta la società verso i terzi e amministra tutti gli affari che non riguardano altri organi.
C. I Revisori
Art. 21
L’assemblea generale elegge ogni anno due revisori e un supplente.
Art. 22
I revisori devono controllare annualmente i conti della società e presentare un rapporto scritto all’assemblea ordinaria.
Art. 23
I revisori devono controllare annualmente il materiale da gioco e gli altri beni della società e presentare un rapporto verbale all’assemblea ordinaria.
Cambiamento degli Statuti
Art. 24
Gli statuti possono essere modificati dall’assemblea generale con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Scioglimento della Società
Art. 25
Lo scioglimento della società può essere deciso dall’assemblea generale solo con l’approvazione di almeno due terzi dei soci membri.
Art. 26
Salvo decisioni contrarie, la sostanza ed i beni della società vanno in amministrazione fiduciaria alla F.S.S. a favore di una nuova eventuale società avente gli stessi scopi e con sede a Biasca.
Disposizioni Finali
Art. 27
Ogni membro riceve una copia degli statuti della società.
Art. 28
Ogni membro risponde per il materiale a sua disposizione.
Art. 29
Per eventuali questioni non contemplate nel presente statuto fanno stato quelli della F.S.S..
I presenti statuti sono stati sottoposti ed approvati all’assemblea costitutiva del 16 ottobre 2009. Il cambiamento di denominazione è stato approvato all’assemblea generale del 20 ottobre 2017.